IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 814/2003 RGNR nei confronti di Iyoho Mercy difesa di ufficio dall'avv. Rampone del Foro di Asti sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002. All'udienza di convalida il difensore sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'articolo in esame per contrasto con gli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione. Poiche' l'arresto risulta essere stato eseguito in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, questo giudice riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' sollevata, pertanto non convalidava l'arresto (rimettendo in liberta' la arrestata non potendo la convalida avere luogo nei termini stabiliti dalla legge) riservandosi di depositare la motivazione relativa alla presente ordinanza. Motivazione La questione sollevata risulta essere rilevante rispetto al procedimento in corso in quanto esistono i presupposti per convalidare l'arresto. In effetti la norma in questione, l'art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 solleva dei dubbi in relazione alla sua conformita' con alcune disposizioni costituzionali. 1. - Pare configgere con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza ed uguaglianza, allorche' per il reato in esame viene previsto l'arresto obbligatorio pur trattandosi di un reato contravvenzionale punito anche modestamente (con un massimo di un anno di arresto). L'art. 380 c.p.p., al contrario, prevede l'arresto obbligatorio solo in caso di delitti di particolare gravita' o caratterizzati dalla pericolosita' sociale (quale il furto in abitazione o con strappo). Il reato in esame, invece, punisce un comportamento sostanzialmente diverso, che deve ritenersi, tenendo conto della qualificazione e quantificazione della pena assegnata dallo stesso legislatore, di allarme sociale. Pertanto non si compie la disparita' sostanziale di trattamento tra chi viene colto in flagranza di questo reato e chi invece viene colto in flagranza di altro reato di pari gravita', nel primo caso e' obbligatorio l'arresto, nell'altro neppure e' previsto. 2. - L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione in esame sembra porsi i contrasto con l'art. 13 della Costituzione che prevede che la privazione della liberta' personale solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza. In vero non sembrano sussistere i due requisiti. L'arresto non puo' considerarsi «necessario» in quanto non puo' essere preordinato alla applicazione di alcuna misura cautelare, venendo cosi' meno alla sua funzione essenziale. Inoltre, neppure puo' considerarsi «urgente» poiche' il giudizio direttissimo richiede una situazione di particolare evidenza della prova e non necessariamente un precedente arresto.